Scandali finanziari

Nell’Italia di fine Ottocento, in assenza di una Banca di Stato, all’emissione di valuta provvedevano sei istituti: la Banca Nazionale e la Banca Romana nella Capitale; la Banca Toscana di Credito e la Banca Nazionale Toscana a Firenze; il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, al Sud.

Ognuno stampava in proprio biglietti aventi corso legale. Tra il 1887 e il 1889, cominciarono a diffondersi voci su vari dissesti e illegalità, legati, in particolar modo, a prestiti concessi, anni prima, agli speculatori edilizi, spesso mediante emissioni irregolari di carta moneta.

La crisi deflagrò nel 1892, con un intervento alla Camera di Napoleone Colajanni (1847-1921), deputato nelle file dei repubblicani.

Venne istituita una commissione parlamentare d’inchiesta, che ispezionò la Banca Romana, principale indiziata di irregolarità. Si riscontrarono un vuoto di cassa di venti milioni di lire dell’epoca; una circolazione clandestina di banconote per settanta milioni; l’esistenza di biglietti di banca con identica serie pari a quaranta milioni; bilanci e contabilità falsificati; una consistente giacenza di cambiali inesigibili.

Si evidenziò, in tal modo, la prassi di erogare finanziamenti occulti a uomini di governo, a parlamentari e giornalisti, per incidere sulle scelte politiche in ambito bancario.

La vicenda passò alla storia, appunto, come lo scandalo della Banca Romana, ma coinvolse, più o meno direttamente, l’intero sistema del credito, con ulteriori, clamorosi sviluppi riguardanti altri importanti istituti.

Dall’inchiesta parlamentare si approdò in breve a quella giudiziaria. Arresti eccellenti, morti sospette, coinvolgimento di centinaia di politici, finanzieri, giornalisti. Alla fine del 1893, lo stesso capo del governo, Giovanni Giolitti (1842-1928), fu costretto a dimettersi e rischiò l’arresto.

L’inchiesta parlamentare approdò a una sostanziale archiviazione delle accuse a carico dell’ex primo ministro. Alla fine di una indagine penale durata sei mesi, si giunse inoltre al rinvio a giudizio dell’ex governatore della Banca Romana e di pochi altri. Tutti assolti, peraltro, il 29 luglio 1894, anche con riferimento a quei reati ammessi, fin dalla fase istruttoria, dagli stessi imputati.

Non solo “delinquente nato”

In quegli anni, il criminologo Cesare Lombroso (1835-1909) era già noto, tra l’altro, per la controversa teoria del delinquente nato, secondo cui una elevata percentuale di criminali sarebbe stata caratterizzata da anomalie strutturali congenite da cui irrimediabilmente sarebbero derivate tendenze antisociali.

Dal punto di vista antropologico, il delinquente nato risultava, secondo Lombroso, più prossimo ai primati infraumani, rivelando precise caratteristiche fisiche, quali grandi mandibole, canini forti, zigomi sporgenti, arcate sopraccigliari prominenti, etc.

Studiando i soggetti coinvolti nei predetti scandali finanziari, Lombroso dovette, però, prendere atto di una realtà non compatibile con lo stereotipo del delinquente nato, afflitto da stigmate ataviche e condannato a commettere crimini violenti e inconciliabili con l’apparente compostezza dell’ordine sociale: il criminologo comprese di trovarsi dinanzi a individui del tutto privi di quelli che, fino ad allora, sembravano essere gli unici, vistosi e inequivocabili tratti identificativi del criminale.

Lombroso giunse quindi a elaborare il concetto di criminalità evolutiva, appunto riferito alla delinquenza propria della civiltà avanzata. Individuò nei reati economici, in particolare nella truffa, la manifestazione delinquenziale tipica delle società moderne.

Scrisse: “[…] la truffa è una trasformazione evolutiva, civile, se si vuole, del delitto, che ha perduto tutta la crudeltà, la durezza dell’uomo primitivo di cui il reo-nato è l’immagine, sostituendovi quell’avidità, quell’abito della menzogna, che vanno sventuratamente diventando un costume, una tendenza generale, salvo che in costoro è più concentrata e con intenti più dannosi […].”[1]

“Invero”, considerò inoltre, “se passiamo dalle vallate remote alle città e dalle città piccole alle capitali, vediamo, dal più piccolo al più grande, farsi sempre più gigante la menzogna commerciale, la truffa, insomma, in piccola scala; e nelle società più elevate, sotto forma di Banche per azioni, la truffa vera, gigantesca, è in permanenza alle spalle dei gonzi, garantita coi nomi più altisonanti e più venerati se non venerabili.”[2]

Il soggetto associato a tale tipologia di crimine non rivelava certo tratti atavici o degenerativi, e venne definito dallo studioso delinquente occasionale. Su di lui, a suo avviso, influivano essenzialmente fattori ambientali, sociali e culturali: “[…] è naturale che il truffatore comune ed il politico non sia un criminale-nato, ma un criminaloide che ha caratteri dell’uomo comune e che, senza un’occasione propizia, e mettiamo pure un po’ meno forte di quella che trascinerebbe l’uomo quasi integro, non cadrebbe in colpa.”[3]

Difficile non ravvisare, in questo peculiare sviluppo della teoria lombrosiana, una significativa prefigurazione di quelli che, decenni dopo, sarebbero stati gli studi sui cosiddetti delitti dei colletti bianchi (white collar crimes), maturati in un diverso contesto socio-culturale ed economico.

Cesare Lombroso (1835-1909)
Cesare Lombroso (1835-1909)

Il white collar criminal secondo Edwin Sutherland

Riferimenti ai crimini dei colletti bianchi si segnalano in vari contributi dei pionieri della sociologia americana.[4] Il primo cenno specifico all’argomento si deve a Morris (1934), che distinse i delinquenti abituali in due gruppi: gli underworld e gli upperworld: “Il termine criminals of the upperworld è suggerito per indicare quel nutrito ma ancora non chiaramente definito gruppo di criminali, la cui posizione sociale, intelligenza e tecnica del crimine consente loro di muoversi tra i loro concittadini virtualmente immuni da ogni considerazione e condanna di essere criminali.”[5]

Tali contributi hanno sicuramente inciso sull’opera di Edwin H. Sutherland (1883-1950), che costituisce una vera e propria pietra miliare negli studi qui considerati. Fu lui a impiegare per la prima volta in ambito criminologico il termine “colletto bianco” per definire gli esponenti dei ceti sociali superiori. “Ho usato il termine ‘delinquente del colletto bianco’ per designare”, scrisse, “una persona della classe socio-economica superiore, che viola le leggi deputate a regolare la sua attività professionale. Uso il termine nel senso con cui fu inteso dal Presidente della General Motors, Sloan, nel libro intitolato An Autobiography of a White-Collar Worker. Generalmente, invece, è usato per riferirsi agli impiegati che indossano giacca e cravatta quando lavorano, o anche ai commessi dei negozi.”[6]

Proviamo quindi a scomporre la definizione proposta da Sutherland, individuando i tratti costitutivi della categoria criminologica da lui individuata: secondo Marotta (2015)[7], il white collar crime si prospetta come un reato commesso da una persona rispettabile, di elevata condizione socio-economica, nell’ambito della propria attività professionale, con abuso della fiducia di cui gode tra i consociati. Dunque:

1) Reato: Sutherland venne criticato per aver incluso tra i crimini dei colletti bianchi anche condotte non sanzionate dalla legge penale. Dimostrò di aver comunque preso in considerazione comportamenti socialmente dannosi basandosi sulla definizione giuridica di danno sociale.[8] Analizzò 980 pronunce di tribunali e commissioni relative alle settanta maggiori società degli Stati Uniti in ambito industriale e commerciale. Dette pronunce riguardavano violazioni delle leggi antitrust, concorrenza sleale in ambito pubblicitario, infrazioni in materia di diritto del lavoro, diritto d’autore, brevetti e marchi di fabbrica.

Tutte le decisioni qualificavano le condotte censurate come illecite, ma solo 159 erano state in effetti adottate in ambito penale, 425 in ambito civile o in giudizi equitativi e 361 da commissioni.

Sutherland: “La domanda più importante sul delitto del colletto bianco è se si tratti di un reato vero e proprio. Si tratta di un quesito difficile e molto tecnico; la conclusione a cui sono pervenuto in proposito è che le violazioni di legge accertate dai giudizi secondo equità o in sede civile o da commissioni amministrative sono, con rarissime eccezioni, reati.”[9] L’Autore giunse quindi a ricomprendere nel concetto di reato non le sole infrazioni della legge penale ma ogni condotta contraria a una norma (civile, penale o amministrativa) che risultasse socialmente dannosa.

2) Rispettabilità ed elevata condizione socio-economica: elementi non sufficientemente chiariti dall’Autore. Non precisa cosa debba effettivamente intendersi per rispettabilità (assenza di condanne? Impegno in attività professionali che riscuotono il consenso dei consociati e garantiscono prestigio sociale?). Tale status sembra comunque indipendente da quello socio-economico (vi sono persone rispettabili che non godono di redditi alti). L’elevata condizione socio-economica si fonda, al contrario, su parametri evidentemente più obbiettivi, come il reddito.

3) Correlazione tra reato e attività professionale: requisito, anch’esso, indispensabile. Se il colletto bianco commette un reato che esula dalla propria condizione e occupazione, tale condotta deve evidentemente considerarsi rientrante nell’ambito della criminalità comune.

4) Abuso di fiducia: perché ricorra la fattispecie del white collar crime è, infine, necessario che l’autore del fatto operi abusando della fiducia acquisita presso i consociati appunto grazie alle predette qualità personali e professionali.

Questa, in estrema sintesi, la fattispecie criminologica su cui l’Autore focalizzò molti dei suoi studi. Ebbe il merito, secondo la dottrina, di aver formulato una teoria non basata su statistiche ufficiali: la criminalità dei colletti bianchi non risultava, si è detto, oggetto di rilevazione, se non in minima parte. Un territorio, dunque, fino ad allora sostanzialmente inesplorato dagli studiosi, che in seguito avrebbero dedicato numerose ricerche al fenomeno, che continua a presentarsi complesso e sfuggente da definire e circoscrivere.

Edwin Sutherland (1883-1950)
Edwin Sutherland (1883-1950)